Chiedere l'accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso

Descrizione

Chiedere l'accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso

L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.

L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.

Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
In Comune di Paullo …

L'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di elementi che si possono concordare ed essere soggetti ad una valutazione da parte dell'ufficio. 

Per questo motivo esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le questioni cosiddette "di diritto" e tutti i casi nei quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e determinabili.