Back to top

Chiedere l'autentica di firma

Descrizione

Chiedere l'autentica di firma

L'autentica di firma serve ad attestare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica, che ne comprova l'attendibilità e la validità.

La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati. Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma. In questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.

È inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.

Approfondimenti

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non sono soggette all'autenticazione della firma se presentate a:

  • Pubbliche Amministrazioni
  • Gestori di servizi pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI)

salvo che a questi non siano rivolte al fine di riscuotere benefici economici da parte di terzi.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

A tale riguardo occorre ricordare che sono parenti fino al terzo grado (Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, art. 4):

  • in linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti
  • in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti.

Requisiti

Per fare autenticare la propria firma occorre essere maggiorenni.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?